Le singole corti arbitrali non giudicano sempre nello stesso modo la validità della pattuizione riguardo alla giurisdizione, nell’ambito di contratti di investimento ed in sede di procedura giudiziaria di fronte ad un tribunale (stabilito in virtù di un contratto bilaterale di salvaguardia di investimento internazionale). Sembra, tuttavia, che nella maggior parte dei casi, procedano dalla considerazione che la scelta del tribunale, effettuata nel contratto, non esclude la loro giurisdizione per la trattazione di lamentele riferite all’infrazione di qualche disposizione rilevante presente nel contratto. In caso che la richiesta dell’investitore riguardi un’infrazione del contratto di investimento, la corte arbitrale rispetta la validità della pattuizione sulla scelta del tribunale contenuta nel contratto (o nei contratti di arbitrato).
Il dott. Marcin Czepelak è docente presso l’Università Jagellonica a Cracovia ed esperto per la Commissione Europea – membro del Gruppo PRM III.